Novità su cessione e leasing dalla Legge di stabilità

Pubblicato il 09 dicembre 2010 Un aspetto della appena ratificata – con 161 sì, 127 no e 5 astenuti, il Senato ha approvato martedì scorso, in via definitiva - Legge di stabilità (vecchia Legge Finanziaria), posto in risalto dai quotidiani nazionali, riguarda l’innalzamento del termine entro cui cedere, ad opera delle imprese di costruzione, i fabbricati abitativi costruiti per essere venduti, con conseguente applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto. Quel termine, originariamente fissato in quattro anni dalla ultimazione, passa ora a cinque. La prescrizione è contenuta nell’articolo 1, comma 85, della nuova Legge. Dal 2011 perciò le imprese costruttrici, o che abbiano eseguito interventi di recupero, applicheranno l’Iva su queste abitazioni.

Far scattare l’esenzione dal tributo un anno più tardi rappresenta un’agevolazione per i costruttori, poiché l’applicazione del prelievo evita l’indetraibilità sugli acquisti in misura corrispondente all’incidenza delle operazioni esenti sulla somma delle operazioni effettuate.

Altro. Il sistema di tassazione che regolava il leasing di immobili strumentali per natura subisce un cambiamento: dal gennaio prossimo, l’imposta del 4 per cento si corrisponde in unica tranche, al momento cioè in cui la società di locazione acquisisce il fabbricato. Non sono previsti oneri aggiuntivi. I contratti di leasing in corso soggiacciono all’imposta sostitutiva entro il 31 marzo, sulla base di modalità in via di definizione dalle Entrate.
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