Novità per la corretta imputazione dei redditi da lavoro autonomo in Unico 2010

Pubblicato il 28 giugno 2010

In vista delle prossime scadenze relative alla stagione delle dichiarazioni dei redditi 2010, una specificazione deve essere fatta con riferimento ai compensi percepiti dai liberi professionisti e artisti, al fine di vedere come quest’ultimi devono essere conteggiati nel computo del reddito imponibile e dei costi deducibili soprattutto se si fa riferimento alla data della loro percezione e sostenimento, indipendentemente dalla loro maturazione.

Il principio che correttamente dovrebbe essere applicato è quello di cassa.

Alcune precisazioni in merito al conteggio dei compensi percepiti dai lavoratori autonomi sono state fatte dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E, che accoglie le risposte della diretta Map dello scorso 3 giugno 2010. Il tutto in quanto il Testo unico non regola espressamente in che modo gli incassi e i pagamenti non avvenuti in contati (esempio dei compensi percepiti mediante assegno bancario o circolare) assumono rilevanza dal punto di vista fiscale. Di fronte a tali circostanze ciò che conta è la data di accredito e gli eventuali disallineamenti temporali devono essere indicati nel quadro RE del modello Unico 2010 Persone Fisiche.

Il Quadro RE deve essere compilato per i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Il quadro RE presente nel modello Unico di quest’anno appare sostanzialmente simile a quello dell’anno scorso. Vi sono solo alcune novità:

- un nuovo campo per la maggiore Iva dovuta per adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per il 2009 (rigo RE5 colonna 1) che non trova più collocazione nel modello IVA come in passato;

- nuove modalità di esposizione delle spese di albergo e ristorante (righi da RE15 a RE17), a seguito della relativa deducibilità nella misura del 75%, anche quando le stesse costituiscono spese di rappresentanza o sono sostenute per la partecipazione a convegni, corsi e simili;

- dettaglio informativo relativo alla voce di costi sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e simili (rigo RE17, colonne 1 e 2);

- estensione ai docenti, oltre che ai ricercatori, dell’imponibilità agevolata del 10% dei compensi percepiti da parte dei predetti soggetti che rientrano in Italia a svolgere la propria attività di docente/ricercatore.

Altra disposizione normativa che impatta direttamente sulla corretta compilazione del modello di dichiarazione dei redditi di quest’anno è quella prevista dal Dl 78/2010 (Manovra correttiva), che riguarda il corretto riepilogo contributivo e l’esatta indicazione degli oneri deducibili per i soci di Srl. Il caso di specie, che ha richiamato l’attenzione del legislatore, è quello in cui il soggetto sia contemporaneamente amministratore e socio operativo di una Srl.

La Corte di Cassazione ha stabilito che in base al criterio della prevalenza dell’attività svolta non vi può essere una doppia iscrizione di un soggetto alla gestione commercianti e alla gestione separata e la scelta tra l’unao o l’altra spetterebbe all’Inps.

Secondo l'interpretazione autentica fornita dalla Decreto correttivo (articolo 12, comma 11), invece, per i soggetti quali commercianti, artigiani e coltivatori diretti permane l’obbligo dell’iscrizione (con i connessi adempimenti, tra cui i versamenti contributivi) sia alla gestione previdenziale che a quella separata. Di conseguenza, si devono operare i versamenti contributivi dovuti per entrambe le iscrizioni con i relativi adempimenti contributivi.

Il quadro del modello di dichiarazione Unico 2010 PF interessato, in questo caso, è quello RR: "Contributi previdenziali", utilizzabile per la determinazione dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e commercianti, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

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