In Unico 2010, anche l’immobile detenuto in uno Stato estero che non lo assoggetta a tassazione va indicato nella sezione II del quadro RW della dichiarazione dei redditi (Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero) e ne va compilata la sezione III se sono stati effettuati trasferimenti all’estero, quali bonifici di istituto bancario italiano, per l’acquisto. Eguale percorso – l’indicazione nel quadro RW - seguiranno gioielli e imbarcazioni oltrefrontiera, anche quando non producono redditi di fonte estera imponibili in Italia nel periodo d’imposta 2009.
Una nuova classificazione contraddistingue l’utilizzo cui si destina l’immobile e fa sì che una serie di ipotesi che fino al 2009 rientravano nel codice residuale “9”, vadano ora distintamente indicate con i codici dal 10 al 15, comportando che il codice “9” venga utilizzato quando l’uso particolare dell’immobile non sia contemplato dagli altri codici fruibili.
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