Novità in materia di assicurazioni: Rc auto con durata annuale e prescrizione in 10 anni per i risarcimenti delle altre polizze

Pubblicato il 09 novembre 2012 L’articolo 22 del Decreto legge n. 179/12, entrato in vigore il 20 ottobre 2012, occupandosi di misure “a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, prevede, al suo primo comma, che, al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché gli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento ai primi non possono essere stipulati per una durata superiore all'anno e non possono essere tacitamente rinnovati. E così, continua il nuovo articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, per i contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto medesimo contenenti clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della suddetta clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.

Altra rilevante novità in materia di assicurazioni, è quella contenuta al comma 14 dell’articolo 22 citato, e che, intervenendo a modifica dell’articolo 2952 del Codice civile, prevede, che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. La previsione ha l’espresso obiettivo del superamento di possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita. Viene allungato, di conseguenza da due a dieci anni, il termine di prescrizione per ottenere il risarcimento. La previsione, si precisa, non si applica alle polizze Rc auto.
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