Notizie legalmente richieste dagli Ispettori del Lavoro

Pubblicato il 04 dicembre 2014 Ai sensi dell’art. 4, comma 7, Legge n. 628 del 22 luglio 1961, coloro che non forniscano o diano scientemente errate o incomplete le notizie legalmente richieste dagli Ispettori del Ministero del Lavoro nell’esercizio delle loro funzioni (la norma parla di Ispettorato del Lavoro), sono puniti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino ad euro 516,00.

Si tratta di un reato che colpisce una duplice condotta:

- quella di coloro che non forniscano le notizie legalmente richieste;

- quella di coloro che forniscano notizie scientemente errate ed incomplete.

Non fornire le notizie richieste

Non fornire le notizie legalmente richieste costituisce una condotta di tipo omissivo e permanente che si realizza anche solo per colpa del soggetto attivo, ovvero per sua negligenza, imperizia o imprudenza.

Per la giurisprudenza il reato sussiste anche qualora il soggetto attivo risponda a specifica richiesta, fornendo risposte evasive e generiche (Cassazione, Sez. Penale III, sentenza n. 4687 del 31 gennaio 2003).

Il reato è, inoltre, permanente e la sua consumazione si protrae fino a quando sussiste la condotta omissiva, in caso di consegna in ritardo, o alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile, in caso di mancata consegna (Cassazione, Sez. Penale III, sentenza n. 4687 del 31 gennaio 2003).

Fornire le notizie richieste scientemente errate e incomplete

Fornire le notizie legalmente richieste in modo scientemente errato ed incompleto costituisce una condotta di tipo commissivo, punita a titolo di dolo.

Il reato in questione è di tipo istantaneo e si perfeziona nel momento in cui vengono, consapevolmente, fornite le notizie errate ed incomplete.

Profilo soggettivo

Il reato è un reato comune in quanto il soggetto attivo non è solo il datore di lavoro, ma chiunque non adempia alla richiesta del Servizio Ispezione del Lavoro, per cui anche il Consulente del Lavoro del datore o comunque tutti coloro che, legalmente e per conto del datore di lavoro, curino gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Soggetto attivo può anche essere qualsiasi professionista, così come le Associazioni e le Organizzazioni a cui gli Ispettori del Lavoro richiedano informazioni utili per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Profilo oggettivo

Per la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale (sentenza n. 28701 dell’1 luglio 2004) per la sussistenza del reato di cui all’art. 4, della Legge n. 628/1961, non è necessario che la richiesta di notizie sia rivolta esplicitamente al legale rappresentante dell’azienda o società datrice di lavoro, ma basta che la richiesta sia notificata alla sede legale dell’azienda, purché il rappresentante legale sia comunque posto in condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto.

Sussistendo i suddetti presupposti, in caso di mancata risposta al Servizio Ispezione del Lavoro, il legale rappresentante rischia di rispondere del reato in questione, per culpa in eligendo o in vigilando e per non aver fornito le opportune direttive, in quanto responsabile dell’organizzazione dei vari servizi ed uffici, compresa la ricezione della posta.

Importante è in questo contesto sottolineare che il reato sussiste anche se le notizie possono essere ottenute dall’INPS e dall’INAIL, in quanto la norma attribuisce al Servizio Ispezione del Lavoro il potere di stabilire il contenuto, il tempo e il luogo dell’adempimento dell’obbligo avente per oggetto le informazioni richieste (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 33563 del 7 agosto 2003).

Infine è da tener presente che il reato può sussistere solo in caso di omessa risposta a seguito di indagini di natura amministrativa svolta dagli ispettori del lavoro e non già in caso di indagini delegate dall’autorità giudiziaria (Cassazione Penale, sentenza n. 18442 del 15 maggio 2007).

Chi può chiedere le notizie

Il soggetto che può effettuare la richiesta di notizie può essere un Funzionario del Servizio Ispezione Lavoro che, a parer di chi scrive, può anche non avere la qualifica ispettiva, atteso che la norma parla genericamente di “Ispettorato del Lavoro” e di funzioni di competenza dello stesso.

Notizie o documentazione?

La giurisprudenza (ex multis: Cassazione Penale, sentenze n. 45068 del 23 ottobre 2003 e n. 8663 dell’1 marzo 2007, nonché recentemente la sentenza n. 47241 del 17 novembre 2014) ritiene applicabile il reato de quo anche alla richiesta di esibizione di documentazione effettuata dal Servizio Ispezione Lavoro.

In particolare, per gli Ermellini, commette il reato di cui all'art. 4, Legge. 22 luglio 1961 n. 628, il datore di lavoro che non ottemperi alla richiesta rivoltagli dall'Ispettorato del Lavoro di esibire entro un determinato termine la documentazione relativa all'attività lavorativa dei suoi dipendenti per i cinque anni pregressi, trattandosi di richiesta non generica, ma specifica e soprattutto strumentale rispetto ai compiti di vigilanza e controllo del Servizio Ispezione, per l’accertamento di eventuali violazioni alle leggi sul rapporto di lavoro.

In pratica, la Cassazione ritiene che nel potere d’informazione, propedeutico all’accertamento dell’osservanza delle norme in materia di lavoro, sia compreso anche quello di stabilire il contenuto, il tempo e il luogo dell’adempimento dell’obbligo avente ad oggetto le informazioni richieste.

Inoltre, nell’ultima sentenza in materia (Cass. n. 47214/2014) la Suprema Corte ha ricordato di aver più volte specificato che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta agli ispettori la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella afferente al quantum della retribuzione corrisposta ed ai criteri applicati per il suo calcolo, in quanto necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (nel caso di specie si trattava di buste paga), (ex multis: Cass. Penale sentt. n. 42334 del 15 ottobre 2013 n. 6644 del 20 febbraio 2012).

La prescrizione

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 15525 del 5 settembre 2011, ha ritenuto applicabile al reato de quo l’istituto della prescrizione obbligatoria ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, per cui, qualora il datore di lavoro ottemperi alla prescrizione entro il termine fissato – consegnando quindi la documentazione o fornendo le notizie richieste – lo stesso sarà ammesso al pagamento di ¼ dell’ammenda massima, ovvero euro 129,00.

Tuttavia, come il Ministero ha sottolineato nel 2011, la prescrizione non è applicabile nel caso in cui il datore di lavoro fornisca notizie scientemente errate ed incomplete, perché tale condotta è caratterizzata da partecipazione psicologica di tipo doloso.

Norme e prassi 

Legge n. 628 del 22 luglio 1961, art. 4, comma 7

Ministero del Lavoro, nota prot. n. 15525 del 5 settembre 2011

Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 4687 del 31 gennaio 2003

Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 33563 del 7 agosto 2003

Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenze n. 45068 del 23 ottobre 2003

Corte Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 28701 dell’1 luglio 2004

Corte Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 8663 dell’1 marzo 2007

Corte Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 18442 del 15 maggio 2007

Corte Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 6644 del 20 febbraio 2012

Corte Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013

Corte Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 47241 del 17 novembre 2014 
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