La Cassazione – sentenza 14664 del 23 giugno 2006 – risolve il contrasto sulla notifica dell’accertamento, stabilendo che essa possa avvenire direttamente alla società senza dover transitare per il legale rappresentate. Il tema affrontato non è dei più semplici; peraltro, se anche trova applicazione per la notifica degli atti tributari il regime delle sanatorie per il raggiungimento dello scopo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass. 19854/2004) che tale sanatoria può operare solo se il conseguimento dello scopo avviene prima che scada il termine di decadenza per l’esercizio del potere d’accertamento. In questo senso, la sentenza qui commentata è indicativa di come interpreti la disciplina delle notificazioni tenendo presenti due fondamentali esigenze: quella del contribuente a non essere infinitamente sottoposto alla pretesa del Fisco; quella di garantire che non sia ingiustificatamente resa nulla l’azione dell’amministrazione finanziaria.
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