Con sentenza n. 4622 del 26 febbraio 2009, la Cassazione ha riconosciuto che anche l'amministratore di una società è legittimato processualmente a ricorrere contro l'avviso di accertamento relativo alla società stessa e a lui ritualmente notificato. Per i giudici di legittimità, infatti, anche l'amministratore può intervenire fornendo prove, soprattutto quando la società non si sia difesa davanti ai giudici tributari. L'ufficio, spiega la Corte, non può notificare a suo piacimento atti impositivi “assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo”.
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