In materia di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.
Ne consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale.
In particolare, quando si accerti che l'avviso di ricevimento non è sottoscritto dall'agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell'atto ad un "soggetto qualificato" e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell'alveo della mera nullità e anche a ritenere che una notifica siffatta sia nulla e non invece inesistente.
Tale invalidità non potrebbe ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, qualora l’atto contenuto non venga impugnato nei termini di rito, non potendosi comunque affermare che il plico possa essere effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 17373 del 19 agosto 2020, nel confermare una sentenza di merito della Commissione tributaria regionale.
Con quest'ultima decisione era stata ritenuta inesistente la notifica di una cartella di pagamento posto che nel relativo avviso di ricevimento non era stata identificata la persona a cui era stato consegnato l'atto e quest'ultimo risultava privo della sottoscrizione dell'agente postale.
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