Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione.
Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 30083 del 30 ottobre 2023, in tema di notifica a mezzo PEC e di presupposti per la dichiarazione di relativa nullità o inesistenza.
Nel caso esaminato, il giudice di secondo grado aveva ha ritenuto inesistente, e quindi non sanabile, la notificazione dell'atto d'appello in esame "per la totale mancanza materiale dell'atto da notificare".
Conclusioni, queste, disattese dalla Suprema corte secondo la quale la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto, anche se non il contenuto, della notificazione.
Ciò portava ad escludere che si potesse parlare di "totale mancanza dell'atto", da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.
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