La Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ha ribadito alcuni principi già enunciati in sede di legittimità che, in tema di notificazione in via telematica, hanno inteso privilegiare la funzione della stessa in caso di raggiungimento dello scopo.
In particolare – si legge nel testo della sentenza n. 23620 del 28 settembre 2018 – il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione.(come sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 7665/2016).
E’ il caso, ad esempio, di estensione.doc in luogo del formato pdf.
In detto contesto, anche la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di PEC della dizione "notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, quando il destinatario la abbia comunque ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto (in questo caso, Cassazione n. 19814/2016).
Lo stesso discorso – si legge, in particolare, nella decisione n. 23620/2018 – deve farsi in caso di omessa indicazione del codice fiscale della destinataria, posto, peraltro, che il principio desumibile dall'articolo 156, comma 3° del Codice di procedura civile, recepito nella stessa Legge n. 53/1994, prevede che la nullità delle notificazioni telematiche incorra qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) “e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
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