La decisione 17064 (26 luglio 2006) della Cassazione afferma che qualora il contribuente sia irreperibile, la notifica dell’accertamento si considera eseguita con l’affissione dell’avviso nell’albo comunale. Non serve, dunque, che venga spedita una raccomandata con avviso di ricevimento, come prescrive l’articolo 140 del Codice di procedura civile. Il Fisco non è tenuto a svolgere ulteriori ricerche anagrafiche. L’affissione all’albo costituisce, infatti, adempimento necessario e sufficiente per la legittimità del procedimento di notifica dell’atto tributario, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 60 del Dpr 600/73.
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