Nel caso in cui la domanda giudiziale vada proposta a mezzo di ricorso, l’effetto interruttivo ai fini della prescrizione non si produce con il deposito dell’atto introduttivo presso la cancelleria del giudice adito, bensì esclusivamente con la notificazione del medesimo al convenuto/resistente.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 4034 del 15 febbraio 2017.
Questo – sottolinea la Suprema corte – in quanto trova comunque applicazione il principio generale desumibile dall’articolo 2943 del Codice civile, secondo il quale la prescrizione è interrotta solo nel momento in cui l’atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario.
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