Notifica istanza di fallimento presso sede società cancellata

Pubblicato il 22 marzo 2017

Il ricorso per la dichiarazione del fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’articolo 145, primo comma, del Codice di procedura civile.

Difatti, la previsione dell'articolo 10 della Legge fallimentare, per la quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale.

E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 5253 depositata il 1° marzo 2017 e con la quale è stata ribaltata la decisione con cui la Corte di merito aveva ritenuto nulla la notifica di un’istanza di fallimento avvenuta mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, dopo che aveva avuto esito negativo la notifica presso la sede della società, cancellata dal registro delle imprese.

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