Per quanto riguarda il computo del termine di decadenza dall'impugnazione, va considerato che il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato.
Per determinare il giorno di scadenza, infatti, va fatto riferimento al giorno del mese iniziale.
E' sulla scorta di tale principio che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 22518 del 26 luglio 2023, ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da un contribuente in riferimento al ricorso con cui l'Agenzia delle dogane aveva impugnato una decisione della CTR di annullamento di un avviso di rettifica.
Nella pronuncia, la Suprema corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum.
Il decorso del tempo, quindi, si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Ne discende che il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza.
Nell'ipotesi in cui, pertanto, la notificazione avvenga - come era avvenuto nella vicenda esaminata - a mezzo di PEC, la notifica va considerata tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione, vale a dire entro le ore 23:59:59 (secondo I'UTC, "Coordinated Universa/ Time").
Appena sopraggiunto il secondo immediatamente successivo, infatti, si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.
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