La Cassazione, con l’ordinanza 9980 del 2010, nel respingere il ricorso del contribuente, ribadisce che l'avviso di ricevimento della raccomandata assume natura di atto pubblico e ha uguale valore certificatorio della relata di notifica redatta direttamente dall'ufficiale giudiziario. Pertanto, la contestazione della veridicità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della notifica di un atto a mezzo raccomandata dovrà essere fatta valere con querela di falso. E ciò anche se la causa sia da attribuire alla negligenza o superficialità dell'agente postale.
La sentenza riguardava la notifica della cartella di pagamento emanata ai fini Iva recapitata presso l'azienda del contribuente e non nel suo domicilio fiscale, non consegnata al diretto interessato, ma ad una dipendente, che aveva firmato la ricevuta di ritorno della raccomandata. L'agente postale aveva, con leggerezza barrato la casella errata, ossia quella che attestava la consegna nelle mani del destinatario. Il ricorrente eccepiva un vizio nel procedimento di notificazione della cartella e produceva la dichiarazione della dipendente che certificava la veridicità della propria firma apposta sulla ricevuta.
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