Viene posto, attraverso ordinanza interlocutoria n. 3984/2022 della Quinta Sezione della Corte di cassazione, quesito se, in tema di notificazioni nel processo tributario, sia rituale, o meno, la consegna della sentenza di primo grado a un ufficio dell’ente locale che non sia ubicato anche nella sua sede principale indicata negli atti difensivi, ma sia comunque riconducibile all’ufficio che ha emanato l’atto impositivo impugnato o (come nella specie) non ha emanato l’atto richiesto.
Nei fatti, una Srl si opponeva al silenzio/rifiuto dell'amministrazione locale all'istanza di rimborso dell'imposta sulle pubblicità notificando l’atto di appello non all’ufficio principale ma direttamente tramite il servizio postale ordinario, a mezzo raccomandata ordinaria presso il Servizio di Polizia Amministrativa del Comune di Napoli.
Il gravane era stato ritenuto inammissibile dalla Ctr in quanto la notifica era stata considerata irrituale.
Della questione, vista l’importanza che assume e il contrasto giurisprudenziale esistente, sono state investite le Sezioni Unite che hanno emanato la sentenza n. 21884 dell’11 luglio 2022.
I giudici del supremo consesso hanno ricordato quanto espresso nella sentenza n. 14916 del 2016, secondo cui, nel processo tributario, rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale la facoltà, alternativa, di eseguire la notificazione con “consegna in mani proprie”. Tale modalità è valida a far decorrere il termine c.d. “breve” per l’impugnazione.
Sul punto centrale trattato - ritualità della notificazione dell’atto processuale presso un ufficio periferico dell’ente e non presso la sua sede principale – si evidenzia come in materia di enti locali la legge sul processo tributario configura una legittimazione passiva concorrente, sia in capo al legale rappresentante dell’ente stesso sia in capo al dirigente ufficio tributi. Posto ciò, non viene escluso che esistano altre articolazioni dell’organizzazione amministrativa dell’ente territoriale a cui sono affidati compiti relativi a funzioni impositive.
E tali strutture devono intendersi organicamente immedesimate nell’ente impositore e in relazione funzionale diretta con atti riguardanti il contenzioso tributario imputabili all’ente.
Sulla base di quanto detto, si può affermare la validità della notifica diretta a mezzo del servizio postale, ex art. 16, comma 3, processo tributario, effettuata dal contribuente all’articolazione interna dell’ente locale.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la notifica effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, della sentenza di primo grado all’ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare”.
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