Notifica di atti di accertamento nulla senza l’avviso di ricevimento
Pubblicato il 06 settembre 2012
L’avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato dal contribuente non può ritenersi notificato, nel caso di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, se il contribuente lamenta di non averlo mai ricevuto e l’agenzia delle Entrate non è in grado di esibire in giudizio una cartolina che attesti il ricevimento dell’atto notificato.
La notifica a mezzo posta, infatti, si prova al giudice solo mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata e non con altri mezzi. Non è sufficiente neanche il fatto che il direttore dell'ufficio postale incaricato dell'invio rilasci un’attestazione ad hoc in cui indichi gli estremi della raccomandata e la data di ricevimento della stessa. L’unico documento in grado di attestare la consegna, ai fini della prova dell'avvenuta notifica dell'atto è, dunque, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante.
Questo il principio ribadito dai giudici della Corte di Cassazione, con ordinanza n.
14861 depositata in data 5 settembre 2012, con cui viene accolto il ricorso di un contribuente.
Con altra pronuncia, la n.
14865 del 5 settembre 2012, la Suprema Corte affronta sempre il tema della notifica – in questo caso si tratta di una cartella esattoriale – specificando quanto segue:
“
ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità”.
Dunque, la notifica della cartella esattoriale è valida a chiunque venga consegnata all’interno dell’azienda, anche se non si tratta direttamente del legale rappresentante oppure di un dipendente.