E’ nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata, sì, nel medesimo indirizzo e numero civico del contribuente, ma alla cognata dello stesso, abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, accogliendo il ricorso di un contribuente, che aveva impugnato l’intimazione di pagamento Irpef, poiché, a suo dire, preceduta da non rituale notifica.
La Suprema Corte ha sul punto ribadito che, quando la notifica non avviene in mani proprie, il destinatario va ricercato, ex art. 139 c.p.c., nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio, esercita l’industria o il commercio. Nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’atto va consegnato, ivi, a persona di famiglia o adibita alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità – precisa il Collegio – è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla.
La notifica mediante consegna al familiare del destinatario è infatti assistita da presunzione di ricezione solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario medesimo, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare.
Nel caso di specie, ha dunque errato la Corte d’appello – concludono gli ermellini con sentenza n. 18202 del 16 settembre 2016 – laddove da una parte ha accertato che il contribuente abitava in unità immobiliare diversa da quella della cognata. Dall'altra ha comunque affermato che la notifica era valida in quanto avvenuta al medesimo indirizzo e numero civico in cui il ricorrente aveva la propria abitazione.
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