Il Consiglio nazionale forense, l’Avvocatura di Stato, le Avvocature pubbliche, unitamente alle associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti UNAA e SIAA, hanno condiviso un documento congiunto contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della notifica cartacea nel Processo amministrativo telematico (PAT).
Nel primo periodo di applicazione del PAT – si legge nelle premesse del documento - sono state, infatti, rilevate notevoli difformità nella prassi e nelle soluzioni e pratiche adottate dagli avvocati nell’espletare gli adempimenti relativi alla notifica non telematica, notifica ancora necessaria, anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), nei casi in cui il destinatario sia una persona fisica o anche un’Amministrazione il cui indirizzo Pec non risulti inserito nei pubblici elenchi.
In particolare, nell’elaborato viene evidenziato come, nella pratica, siano state date, finora, due soluzioni rispetto alle notifiche cartacee:
1.formazione dell’originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall’avvocato, ai fini della notifica cartacea;
2.formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico.
Sul punto – si legge nel documento congiunto - Cnf, l’Avvocatura di Stato, le Avvocature pubbliche, UNAA e SIAA ritengono, concordemente che tutte e due le modalità siano efficaci nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 156, comma 3, del Codice processuale civile, ed ossia “nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, con certezza sulla paternità, sulla data di sottoscrizione e di trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio”.
A seguire, viene, altresì, sottolineato come sia esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o su istanza di parte, o di dare rilievo a qualsivoglia eccezione afferente o meno alle regole PAT, nei casi in cui l’atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo.
Ciò, in linea con la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa - e in proposito vengono ricordate le pronunce della Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 7665/2016 e del Consiglio di stato n. 1541/2017 - per la quale “il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste”.
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