Notifica cartacea nel PAT secondo CNF, Avvocatura e amministrativisti

Pubblicato il 02 maggio 2017

Documento congiunto

Il Consiglio nazionale forense, l’Avvocatura di Stato, le Avvocature pubbliche, unitamente alle associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti UNAA e SIAA, hanno condiviso un documento congiunto contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della notifica cartacea nel Processo amministrativo telematico (PAT).

Nel primo periodo di applicazione del PAT – si legge nelle premesse del documento - sono state, infatti, rilevate notevoli difformità nella prassi e nelle soluzioni e pratiche adottate dagli avvocati nell’espletare gli adempimenti relativi alla notifica non telematica, notifica ancora necessaria, anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), nei casi in cui il destinatario sia una persona fisica o anche un’Amministrazione il cui indirizzo Pec non risulti inserito nei pubblici elenchi.

Le due soluzioni adottate in concreto

In particolare, nell’elaborato viene evidenziato come, nella pratica, siano state date, finora, due soluzioni rispetto alle notifiche cartacee:

1.formazione dell’originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall’avvocato, ai fini della notifica cartacea;

2.formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico.

Entrambe le modalità sono efficaci

Sul punto – si legge nel documento congiunto - Cnf, l’Avvocatura di Stato, le Avvocature pubbliche, UNAA e SIAA ritengono, concordemente che tutte e due le modalità siano efficaci nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 156, comma 3, del Codice processuale civile, ed ossia “nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, con certezza sulla paternità, sulla data di sottoscrizione e di trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio”.

No a eccezioni di rito se l’atto raggiunge il suo scopo

A seguire, viene, altresì, sottolineato come sia esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o su istanza di parte, o di dare rilievo a qualsivoglia eccezione afferente o meno alle regole PAT, nei casi in cui l’atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo.

Ciò, in linea con la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa - e in proposito vengono ricordate le pronunce della Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 7665/2016 e del Consiglio di stato n. 1541/2017 - per la quale “il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste”.

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