Notifica ad addetto al ritiro. Ok anche se nella ex sede

Pubblicato il 08 giugno 2020

La notifica della cartella esattoriale alla società contribuente, eseguita mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell’ente medesimo.

Ciò in considerazione della diretta riferibilità alla società, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità.

Una conclusione, questa, che va confermata anche nei casi in cui la notifica sia eseguita presso un luogo già indicato come sede legale della società, poi trasferita presso un indirizzo diverso.

L’esistenza di un collegamento fattuale tra il luogo di effettuazione della notifica e le sedi in cui, nel tempo, l’attività della società si è svolta, unitamente al ruolo dichiarato dal consegnatario della cartella di incaricato alla ricezione degli atti, portano a ritenere che tale luogo costituisca una sede operativa dell’ente e ad escludere, per tale via, che lo stesso sia estraneo all’azienda.

Sono i principi di diritto ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 10694 del 5 giugno 2020, di rigetto dell’impugnazione avanzata da una Srl in liquidazione contro la conferma di due cartelle di pagamento, impugnazione fondata sulla asserita nullità della notifica delle medesime, in quanto effettuata in un luogo in cui era originariamente fissata la sede legale.

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