Come ogni anno, l’Istituto previdenziale ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi per le prestazioni a sostegno del reddito rivalutati secondo la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Tale indicazione amministrativa, avendo ad oggetto anche l’indennità massima di disoccupazione spettante, è utile per determinare il calcolo del contributo di licenziamento dovuto, dai datori di lavoro, per le ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che diano potenziale diritto di accesso al sussidio di disoccupazione.
Infatti, in ossequio al dettato normativo, il c.d. ticket di licenziamento è dovuto non solo in tutti i casi di recesso per volontà datoriale, ma anche in tutte le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato che possano garantire – indipendentemente dai requisiti soggettivi contributivi del lavoratore – l’accesso alle prestazioni di disoccupazione.
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