Note di variazione in aumento solo con corrispettivo pagato

Pubblicato il 11 gennaio 2023

Con il primo principio di diritto del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di emissione delle note di variazione in aumento in ipotesi di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell'ambito di un piano attestato di risanamento.

Nel documento di prassi n. 1 del 10 gennaio, infatti, si ricorda che in molteplici occasioni l’Agenzia – tramite documenti di prassi o in risposta a specifiche istanze di contribuenti – ha cercato di chiarire quali sono le indicazioni che si possono trarre dal quadro normativo in essere in tema di note di variazione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

L’obiettivo dell’Amministrazione finanziaria è quello di approfondire il tema delle note di variazione con un orientamento volto alla semplificazione e all’economicità della procedura.

Note di variazione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, la normativa

L’Agenzia ricorda come in base all'articolo 26, comma 3 bis, è previsto che in caso di mancato pagamento del corrispettivo - in tutto oppure anche parzialmente - da parte del cessionario o committente che sia assoggettato a procedure concorsuali, il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione, fra le altre, dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.

NOTA BENE: La data di pubblicazione nel Registro delle imprese, quindi, costituisce il momento per l’emissione della nota di variazione in diminuzione.

Dall’altra parte, in capo al cessionario o committente permane l’obbligo di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata.

NOTA BENE: Il cedente, quindi, può portare in detrazione l’Iva secondo la nota di variazione e la controparte è tenuta a ridurre la detrazione effettuata.

Inoltre, in base al nuovo comma 5-bis del Decreto Iva, è previsto che se successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione viene pagato il corrispettivo scatta “l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento”.

ATTENZIONE: In tal caso, il cessionario o committente ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Piano attestato di risanamento, note di variazione semplificate

Nel principio di diritto n. 1/2023, l’Agenzia delle Entrate specifica il comportamento da tenere nelle ipotesi di piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese, sottolineando come sia volontà del legislatore quella di non costringere i cedenti/prestatori, che si siano avvalsi della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, ad effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione, se non a fronte del successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo.

In altri termini – secondo l’Agenzia - in caso di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell’ambito di un piano attestato di risanamento, l’obbligo di emettere una variazione in aumento sussiste soltanto a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della nota di variazione in diminuzione eventualmente emessa in precedenza.

La finalità espressa dall'Agenzia nel principio di diritto in oggetto è quella dell’economicità dell’operazione, oltre che della sua semplificazione.

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