Notariato, un Convegno sulle tutele sostanziali e i profili tributari del rent to buy
Pubblicato il 24 gennaio 2015
Il contratto di
rent to buy ha trovato una sua formulazione nell’ambito del convegno organizzato a Milano dalla
Fondazione italiana del notariato - dal titolo “
La disciplina del rent to buy: tutele sostanziali e questioni tributarie” - nell’ambito del quale la categoria dei notai incontratasi con l’Agenzia delle Entrate, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il settore bancario e quello dei costruttori ed il mondo accademico, ha rilanciato l’attenzione su questa particolare tipologia contrattuale, che si pone come una sorta di ponte tra la locazione e la compravendita.
Obiettivo del Notariato è quello di formulare uno schema idoneo per il rent to buy, mettendo a punto soluzioni non solo giuridiche ma anche fiscali in grado da attrarre sempre di più i cittadini verso questa nuova forma di acquisto, così da incoraggiarli verso l’uso del contratto soprattutto nel campo della
compravendita immobiliare, al fine di rilanciare un mercato profondamente in crisi.
Nella proposta avanzata dal Notariato, il rent to buy si presenta come un contratto che consente a coloro che vogliono comprare una casa in questo momento economico così difficile di poterlo fare e agli imprenditori immobiliari di smaltire parte del loro invenduto.
Chi sottoscrive un contratto di rent to buy ha la possibilità di prendere in locazione un immobile, disponendone fin da subito, con la prospettiva di comprarlo a fine contratto, pagando mese per mese il prezzo.
Il canone del contratto è, dunque, diviso in due parti:
una parte per il godimento dell’immobile e una parte per pagare il prezzo di compravendita dell'alloggio stesso.
Nel contratto deve essere fissato anche il prezzo di vendita dell'immobile, che sarà pagato all'atto, decurtando la parte del canone imputato sul prezzo di vendita.
Aspetti fiscali del rent to buy
Nel corso del convegno organizzato dai notai a Milano, determinante anche la partecipazione di Eduardo Ursilli, vice direttore generale delle Entrate, che ha sottolineato gli aspetti fiscali di questa tipologia contrattuale, anticipando alcuni contenuti della circolare dell’Agenzia delle Entrate, che presto verrà pubblicata.
Dal punto di vista fiscale è prevista una clausola specifica che consente di
distinguere l'imposta di registro per la parte di canone da imputare al corrispettivo per il godimento dell'immobile (2%) e quella per il
canone in conto prezzo di vendita (3%), che può essere scalato dall'imposta di registro dovuta per la compravendita. Solo successivamente si potrà chiedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il trasferimento della prima casa.