Notariato sulle novità in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari

Pubblicato il 14 dicembre 2013 Il Consiglio nazionale del Notariato, con documento diramato il 13 dicembre 2013, interviene per commentare le novità in materia di trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e relativa tassazione ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 23/2011, per come modificato dall'articolo 26 del Decreto legge n. 104/2013, convertito nella Legge n. 128/2013.

In particolare, si evidenzia come dal 1° gennaio 2014, l'agevolazione "prima casa" verrà meno nell'ipotesi di compravendita di abitazione classificata, presso il Catasto, nelle categorie A1, A8 e A9; e ciò anche a prescindere dalla sussistenza di estensione o finiture o dotazioni di rilevante entità.

Ed infatti, a partire dal nuovo anno le caratteristiche di lusso delle case saranno prese in diversa considerazione a seconda che l'agevolazione "prima casa" riguardi un contratto soggetto a Iva o a imposta di registro. Nel caso di soggezione ad Iva, l'agevolazione verrà meno in presenza delle caratteristiche di lusso di cui al Decreto ministeriale 2 agosto 1969, mentre nel caso di contratto di trasferimento soggetto ad imposta di registro occorrerà fare riferimento alle sole “ragioni catastali” e non più ai requisiti di cui al Dm citato.

Per quanto riguarda la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2014, delle esenzioni e agevolazioni tributarie sulle compravendite immobiliari, i notai evidenziano quali fattispecie si sottraggano a tale regime.

In particolare - si legge nel testo della nota - la soppressione non dovrebbe riguardare "quelle disposizioni aventi un ambito più ampio, funzionali a particolari istituti o al perseguimento di determinati fini o interessi rispetto ai quali il trasferimento di beni non costituisce l'oggetto dei regimi di favore e che potrebbero trovare applicazione anche (ma non solo) rispetto ai trasferimenti immobiliari, a prescindere dalla loro natura onerosa o gratuita”. Secondo il Notariato, infatti, la soppressione non potrebbe operare travolgendo quei regimi fiscali agevolati “fondati su situazioni di particolare meritevolezza sul piano dei principi e delle guarentigie costituzionali, pena la possibile sospetta irragionevolezza”.

Esemplificativamente, si dovrebbero salvare: il regime agevolato dettato per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o tra ex-coniugi; il regime agevolato in ambito di mediazione, conciliazione giudiziale e predibattimentale; i regimi agevolati legati al “razionale sfruttamento del suolo”, previste nell'ambito della legge Bucalossi.
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