Notariato su diritto di abitazione ed espropriazione forzata

Pubblicato il 30 settembre 2013 Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 21-2013/E del 16 settembre 2013, si occupa di diritto di abitazione e di espropriazione forzata.

In particolare, i notai evidenziano come questo tipo di diritto sia insuscettibile di autonoma espropriazione e di sottoposizione ad ipoteca; ne consegue che lo stesso non possa essere sottoposto a sequestro o a pignoramento. Per il Notariato, ossia, ai creditori del titolare del diritto di abitazione è impedita la sottoposizione ad espropriazione forzata del diritto di abitazione che spetta a quest'ultimo.

In caso di procedimento di espropriazione – si legge nel testo della nota - il titolare del diritto di abitazione va sempre messo in condizione di partecipare alla relativa procedura e, qualora non gli venga notificato il pignoramento, dovrà comunque essere coinvolto per far valere le proprie ragioni sul ricavato della eventuale vendita.

Infine, nello studio viene spiegato che i terzi creditori del titolare del diritto di abitazione che non abbiano provveduto ad iscrivere un'ipoteca in data anteriore alla trascrizione del trasferimento della proprietà o non abbiano ottenuto una revocatoria dell'atto traslativo della proprietà, non sembra che possano vedersi riconosciuto qualche titolo “per intervenire nell'espropriazione forzata promossa contro un soggetto terzo nei cui confronti non siano dotati di un diverso titolo esecutivo”.
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