Notariato su concordato in bianco e luogo dell’assemblea

Pubblicato il 19 aprile 2013 Lo studio del Notariato n. 100-213/I, approvato dalla Commissione studi d'impresa il 19 febbraio 2013, ha avuto ad oggetto il tema “Domanda di concordato in bianco”, analizzato alla luce delle disposizioni di cui al Decreto legge n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012.

La presentazione di detta domanda necessita, come anche precisato dal Tribunale di Modena con decisione del 28 novembre 2012, dell’intervento del notaio il quale, come pubblico ufficiale, ha il compito di redigere e depositare il verbale che attesta l'avvenuta deliberazione della domanda di concordato medesima.

In tale contesto, la richiesta di scioglimento dei contratti in corso sarebbe legittima – a parere dei notai - solo dopo il deposito della proposta e del piano definitivi. Ed infatti, si rivelerebbe “assurdo” decidere per un'autorizzazione produttiva di effetti che potrebbero essere in ipotesi anche gravemente pregiudizievoli per i terzi contraenti.

Secondo il Notariato, inoltre, la domanda di concordato preventivo con riserva sarebbe compatibile con l’accordo di ristrutturazione dei debiti ma non con un concordato con continuità aziendale.

Altro studio del Notariato, il n. 98/2013/I approvato sempre il 19 febbraio 2013, è focalizzato sull’argomento “Luogo di convocazione dell'assemblea”.

In particolare, i notai si soffermano sulla diversa regolamentazione dell’indicazione del luogo di assemblea nelle Srl e nelle Spa. Per le prime, l’articolo 2479-bis del Codice civile prevede che, salvo diversa disposizione dello statuto, l'assemblea è convocata presso la sede sociale, mentre con riferimento alle seconde, ai sensi dell’articolo 2363 del Codice civile, l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società sempre, anche in questo caso, se lo statuto non dispone diversamente.

Lo studio sottolinea la mera strumentalità dell’indicazione del luogo alla informazione del socio a cui deve essere consentito di intervenire all'assemblea. Per le Spa – continuano i notai - è opportuno che venga sempre esattamente indicata la via e numero civico in cui si terrà l'assemblea, e sarebbe auspicabile evitare generiche dizioni anche se di richiamo alla sede sociale.

In ogni caso, l'avviso non potrebbe dirsi mancante né la deliberazione nulla qualora sia consentito, a coloro che hanno diritto di intervenire, di essere preventivamente avvertiti dell'assise. Così, anche a fronte di una informazione minima ricevuta dal socio, spetta comunque a quest’ultimo raccogliere le altre informazioni utili per parteciparvi. Lo stesso, ossia, non potrà la nullità di una deliberazione alla quale, in ossequio al principio di buona fede, avrebbe potuto partecipare “con un po' di sforzo”.
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