Notariato. Per i calcoli dei quorum vale il numero di voti spettanti alle azioni
Pubblicato il 20 maggio 2015
Il
Consiglio notarile di Milano ha pubblicato, in data
19 maggio 2015,
tre nuove massime in cui vengono trattati i seguenti argomenti: attribuzione a determinate categorie di azioni del diritto di nomina degli organi sociali, operazioni sul capitale delle Srl e azioni a voto “diverso” e quorum assembleari.
Nella
massima n. 142 viene precisato che è legittima la clausola statutaria che attribuisce ad una o più categorie di azioni il diritto di nominare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale oppure, nel caso di sistema dualistico, del Consiglio di sorveglianza.
Tale diritto di nomina può essere esercitato nell’ambito del procedimento decisionale dell’assemblea ordinaria, senza che sia necessaria un’autonoma o preventiva deliberazione dell’assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni, facendo comunque salva una diversa disposizione statutaria che si occupa delle modalità e delle procedure mediante le quali viene esercitato il diritto di nomina.
Nella
massima n. 143 si specifica che nelle Srl, in base alla norma che il capitale sociale può essere fissato anche sotto la soglia dei 10mila euro e non solo al di sopra di essa, è legittimo deliberare aumenti e riduzioni di capitale anche per la copertura delle perdite, così come pure è legittimo deliberare aumenti di capitale, a titolo gratuito o a pagamento, per un ammontare inferiore a 10mila euro, sia nel caso in cui la società abbia un capitale sociale inferiore oppure pari o superiore alla soglia dei 10mila euro, che si sia però ridotto sotto tale limite a seguito di riduzione o azzeramento di capitale sociale per copertura delle perdite.
Nella
massima n. 144 vengono riportate le esatte modalità di calcolo dei quorum richiesti dalla legge e dallo statuto per la costituzione dell’assemblea ordinaria/straordinaria, in presenza di azioni a voto plurimo, a voto limitato o senza diritto di voto.
Al riguardo è stabilito che per i calcoli sia dei quorum costitutivi che deliberativi delle assemblee, in presenza di azioni a voto plurimo o limitato, vale il numero dei voti spettante alle azioni e non il numero delle azioni o il capitale da esse rappresentato, salvo una diversa disposizione statutaria.