Il Notariato del Triveneto, con la nuova massima G.A.10, ha analizzato l'agevolazione fiscale per la trasformazione delle società commerciali in società semplici ai sensi della legge di Stabilità 208/2015 (articolo 1, comma 115), mentre con la massima H.G.36 prende in rassegna l'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale e con la nuova massima n. H.G.37, la possibilità di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie già detenute.
Sulla questione se l’agevolazione fiscale per la trasformazione delle società commerciali in società semplici, di cui all'articolo 1, comma 115, Legge 208/2015, possa avere come oggetto l’attività di gestione di beni mobili e immobili, è intervenuto il Notariato del Triveneto che ha specificato che l'”attività di gestione di beni”, siano essi mobili o immobili, può essere svolta da più persone in modo da integrare:
- un'attività commerciale,
- un'attività non commerciale (ma comunque economica e finalizzata a conseguire un utile),
- una mera comunione di godimento.
Chiarito cosa integri ciascuna delle suddette fattispecie, la massima del Notariato ritiene legittimo costituire società semplici che abbiano a oggetto sociale “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali” senza specificare altro.
Tale oggetto, dunque, non può essere limitato a quanto la legge consente espressamente per le società semplici, ossia l’esercizio in comune di attività economica non commerciale allo scopo di dividerne gli utili.
Pertanto, non può negarsi la legittimità della costituzione di una società semplice che abbia ad oggetto la gestione di beni, intesa, ovviamente, come attività economica non commerciale e non come mero godimento statico di beni comuni.
Nella massima H.G. 36 il Notariato del Triveneto specifica – alla luce di quanto disciplinato l’articolo 2357-bis, comma 1, n. 1), del Codice civile che deroga alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie di cui all'articolo 2357 C..c., per cui le condizioni di quest'ultimo non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga in esecuzione di una deliberazione di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni – che la disciplina in deroga di riduzione volontaria del capitale sociale sia applicabile non solo nel caso di riscatto di azioni (art. 2437 sexies), ma anche agli acquisti di azioni finalizzati alla riduzione del capitale.
Specifica la massima, che in questa ipotesi si dovrà comunque specificare il nesso tra l'acquisto di azioni e la riduzione di capitale, così da giustificare la deroga di cui sopra. Inoltre, trattandosi di una riduzione volontaria di capitale, si deve osservare tutta la normativa del Codice civile in tema di informativa dei soci e di tutela dei creditori e va, così, applicato l’articolo 2445 del Codice civile (commi 2, 3 e 4).
Nella nuova massima, il Notariato ritiene possibile la riduzione del capitale sociale anche mediante annullamento di azioni proprie già detenute dalla società.
In tal caso va, però, evidenziata la possibilità di un pregiudizio per i creditori sociali, dal momento che con l'acquisto di azioni proprie si concretizza un rimborso del capitale ai soci e, quindi, una riduzione del patrimonio, tanto che si deve iscrivere al passivo del bilancio una specifica voce con segno negativo.
L'annullamento di azioni proprie può avvenire però anche senza dover necessariamente ridurre il capitale sociale, bensì procedendo alla riduzione di una riserva disponibile per importo pari al prezzo di acquisto delle stesse. In questo caso si deve procedere con la cancellazione della voce “azioni proprie” iscritta con segno negativo e con la modifica dello statuto sociale dovendosi ridurre il numero delle azioni in circolazione.
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