La Legge n. 208/2015 (Stabilità per il 2016) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2016, un nuovo presupposto applicativo dell'agevolazione “prima casa”, permettendo in alcuni casi al contribuente che voglia nuovamente beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, ma che sia già in possesso di un diritto che impedisca di avvalersi nuovamente dell'agevolazione stessa, di non dover dismettere più il primo immobile agevolato entro il momento di stipula della nuova unità immobiliare (come accadeva fino al 31 dicembre 2015), ma di poter effettuare l'alienazione successivamente al suddetto nuovo acquisto, purchè entro un anno.
Se ciò accade e la prima unità immobiliare agevolata viene alienata nel termine indicato di un anno resta applicabile l'imposta di registro al 2%. In caso di alienazione oltre il termine indicato, scatta l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 9% (invece che del 2%), oltre alla sanzione del 30% e agli interessi di mora.
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 5-2016/T si sofferma sulle novità in tema di condizione per gli acquisti della “prima casa di abitazione” alla luce della Legge di Stabilità 2016.
La vera portata innovativa del comma 55 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 è quella di rendere maggiormente elastica l'applicazione dell'agevolazione “prima casa”, potendo richiedere l'applicazione dell'aliquota al 2% per un secondo immobile. In altri termini, per almeno un anno dall'acquisto del secondo immobile agevolato è possibile detenere due unità abitative, perchè il pre-possesso di un'altra unità immobiliare non blocca lo sconto.
La situazione di “prepossidenza” di un'altra abitazione si rende ostativa alla concessione di una ulteriore agevolazione “prima casa” solo nel caso in cui la prima unità immobiliare non venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Per cui per un certo lasso di tempo ci si può trovare nella situazione di possedere due immobili analogamente ad un contribuente che non abbia mai acquistato altra abitazione, usufruendo delle agevolazioni indicate, o che abbia già acquistato l'unità abitativa, ma abbia alienato la stessa prima del nuovo acquisto.
Lo Studio del Notariato prende in rassegna le condizioni che devono sussistere affinchè anche il secondo acquisto possa usufruire dell'agevolazione in parola. Si specifica, infatti, che l'agevolazione è applicabile alle case di abitazione non classate nelle categorie più lussuose (A/1, A/8 e A/9), comprese le pertinenze, se ubicate nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività lavorativa oppure, se trasferito all'estero per motivi di lavoro, in quello in cui esercita l'attività il soggetto da cui dipende.
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