Con sentenza n. 11451 depositata il 3 giugno 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un notaio avvreso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato la sua condanna al pagamento di una somma di denaro - già inflittagli da Co.re.di – oltre alla sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili, quali sanzioni disciplinari.
La professionista in questione, in particolare, aveva omesso sia di versare le imposte dovute, sia di determinarne esattamente l'ammontare in base alla natura degli atti rogati, in violazione dell'art. 3 ter D.Lgs. 463/1997.
Aveva altresì violato – come rilevato nei precedenti gradi di giudizio – l'art. 147 L.n., dal momento che aveva omesso di collaborare (come deontologicamente ed eticamente imposto) con i consiglieri giunti nel suo studio per effettuare i dovuti controlli e si era rifiutato di esibire loro la documentazione richiesta.
Respinte in Cassazione tutte le censure mosse dalla ricorrente avverso la sua condanna, tra cui, l'asserita natura ritorsiva della sanzione, nonchè la disparità di trattamento nei suoi confronti.
Quanto a quest'ultimo punto, la ricorrente aveva infatti dedotto come solo essa, nell'ambito dello stesso distretto, era stata ingiustamente sottoposta a procedimento disciplinare, sebbene anche gli altri notai avessero superato, al suo pari, la soglia del 4% di riliquidazione sul totale degli atti registrati.
Invero, ha rilevato la Cassazione, come il principio di parità di trattamento non trovi applicazione in ambito di reaponsabilità disciplinare, essendo evidente che ogni comportamento qualificabile come illecito disciplinare, debba essere valutato alla luce delle specifiche circostanze che lo caratterizzano e che possono essere diverse caso per caso.
Del resto, nel caso in esame, è stato dato correttamente rilievo alla differenza di percentuale di atti bisognosi di riliquidazione, che per gli altri notai del distretto si attesta intorno al 4%, mentre per quello di specie supera addirittura il 40%.
In ogni caso – ha osservato la Corte – l'eventuale violazione (peraltro non provata) dell'obbligo di sanzionare gli altri notai per gli stessi illeciti commessi dalla ricorrente, non vale ad esonerare la stessa da responsbilità disciplinare.
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