Notai del Triveneto. Presentazione dei nuovi orientamenti societari

Pubblicato il 19 settembre 2014 Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha elaborato dei nuovi orientamenti in materia di atti societari che verranno presentati sabato 20 settembre 2014, nel corso di una giornata di studi che si terrà a Mogliano Veneto, presso Villa Braida.

Trasformazioni societarie

Diversi aggiornamenti notarili del Triveneto riguardano il tema delle trasformazioni societarie, come la trasformazione di associazioni non riconosciute, la trasformazione di società con unico socio e la trasformazione di associazioni tra professionisti.

In particolare, la massima n. K.A.38 ritiene legittimo che un'associazione non riconosciuta possa trasformarsi in una società di persone o di capitali sempre che detta trasformazione venga decisa con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, o con una maggioranza diversa se richiesta dall'atto costitutivo.

E', inoltre, legittimo – massima n. K.A.37 - trasformare una società unipersonale in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Secondo i notai, anche in queste ipotesi, non sussistono ragioni obiettive tali da limitare l'autonomia dell'impresa in relazione allo strumento organizzativo della trasformazione.

Ammessa, con la massima n. K.A.39, anche la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. Sul punto viene, in particolare, evidenziato che qualora si intenda conferire allo studio associato la natura di associazioni o comunque di centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, si tratterebbe di una trasformazione eterogenea; per contro, se si ritenesse che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice si tratterebbe di una trasformazione progressiva omogenea.

Trasferimento della sede dall'estero

Altre tre massime – le n. E.C.1, E.C.2 ed E.C. 3 - riguardano il trasferimento della sede di società estera con mutamento della lex societas. In particolare, viene specificata l'ammissibilità del trasferimento in Italia della sede legale della società di capitali estera con conseguente assoggettamento dell'ente al nostro ordinamento giuridico.

Gli altri orientamenti sono, poi, focalizzati su aumento di capitale gratuito liberato con “riserve” sopravvenute rispetto all'ultimo bilancio; sugli atti e fatti modificativi della compagine sociale di società di persone; sul versamento dei conferimenti iniziali in assenza degli amministratori e, infine, sugli effetti della liquidazione con riserve disponibili del socio receduto di srl.
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