Nota dell'Aidc. Sono pienamente deducibili le spese di telefonia mobile
Pubblicato il 12 marzo 2009
La Commissione dell’Associazione italiana dottori commercialisti, con la nota di comportamento n. 175, ha voluto precisare il trattamento fiscale delle spese di telefonia fissa e mobile e, più in generale, delle spese di utilizzo dei terminali per la comunicazione elettronica dei dati. L’esigenza del chiarimento è sorta dopo che la Finanziaria 2007 ha modificato la percentuale di deducibilità delle spese per la telefonia mobile, alzandola dal 50% all’80%, e ha ampliato la portata della norma, riconducendo nella categoria tutte le spese relative alla trasmissione di dati tramite comunicazione elettronica. Un’interpretazione puramente letterale della norma potrebbe far pensare che le spese relative a tutte le apparecchiature terminali di trasmissione di segnali debbano scontare la limitazione della deducibilità all’80%. La nota 175 ha sottolineato, invece, come il legislatore abbia individuato un meccanismo “automatico” di facile applicazione soprattutto nel caso in cui ci siano usi promiscui del bene che origina la spesa, invece di ricercare difficili criteri di oggettiva quantificazione dei costi non inerenti. Pertanto, la limitazione all’80% della deducibilità delle spese di telefonia e utilizzo di apparecchiature per comunicazione elettronica dei dati è ammessa in tutti i casi sia ipotizzabile un uso personale o extra aziendale. Non avrebbe alcuna giustificazione legittima una limitazione indiscriminata della deducibilità di spese integralmente inerenti all’attività aziendale. Queste spese sono integralmente deducibili senza limitazione all’80%. In tal modo, si evita di penalizzare tutte quelle aziende che hanno sviluppato tecnologie più avanzate e che, per tali ragioni, dovrebbero beneficiare di incentivi.