Norme confuse. Non è accusabile il professionista per la consulenza sbagliata

Pubblicato il 21 ottobre 2011 La Corte di Cassazione, terza sezione civile, confermando la decisione già presa dalla Corte di appello di Roma, ha assolto un consulente del lavoro che, sulla base di norme poco chiare, aveva mal consigliato un cliente notaio, inducendolo a versare contributi ridotti per alcuni suoi dipendenti.

La portata innovativa delle sentenza n. 21700, depositata in data 20 ottobre 2011, è quella di mettere un punto alla giurisprudenza controversa finora alternatasi sull’argomento, ribadendo un principio di diritto civilistico. Il Codice civile, all’articolo 2236, stabilisce che il professionista non risponde dei danni al cliente se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Con la decisione degli ermellini, la responsabilità professionale viene ora limitata solo agli errori grossolani che il professionista può commettere, ponendolo al riparo da eventuali sbagliate interpretazioni di un quadro normativo che può essere considerato “confuso”.

Il consulente, come nel caso di specie, può infatti essere accusato solo per dolo o colpa grave e non di semplice cattiva interpretazione. Soprattutto, se poi il cliente ha eseguito personalmente l’attività esecutiva suggeritagli, dimostrando di condividere l’interpretazione delle norme controverse.

Inoltre, si legge che “l'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi - o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto”. In conclusione, dunque, la Corte ha sottolineato come “con ragionamento ineccepibile, i giudici di appello hanno sottolineato che la scelta operata dal consulente del lavoro non poteva dirsi abnorme, in quanto frutto di una interpretazione del tutto legittima del confuso quadro normativo”.
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