Non versare l'assegno di mantenimento non è sempre reato

Pubblicato il 23 luglio 2012 Per la sussistenza del reato di violazione degli obblighi familiari, articolo 570, c.p., va verificato, da parte dei giudici, l'effettivo stato di bisogno in capo al soggetto destinatario dell'assegno di mantenimento.

Con sentenza n. 26808 del 9 luglio 2012, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, annulla la sentenza d'appello che aveva dichiarato colpevole del reato suddetto un ex coniuge, e rinvia la causa per un nuovo giudizio.

I giudici di merito, specifica la cassazione, non avevano considerato, nella specie, la differenza che esiste tra il concetto penalistico di “mezzi di sussistenza” e quello civilistico di “mantenimento”. I mezzi di sussistenza rimangono estranei ad una valutazione del giudice.

Infatti, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, vige il principio di diritto per cui, in caso di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, il giudice penale dovrà verificare realmente se, a causa dell'omissione, il coniuge avente diritto si trova in uno stato di bisogno, stante la comprovata capacità economica dell'obbligato.
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