Non vale il silenzio-assenso in materia di concorso a giudice tributario
Pubblicato il 10 maggio 2012
Un gruppo di giudici ordinari, amministrativi e contabili ha adito il Tar del Lazio al fine di vedersi riconoscere la qualifica di giudice tributario in virtù di silenzio-assenso, per non aver ricevuto, in proposito, un espresso diniego dal Consiglio di presidenza dei giudici tributari e dal ministero dell’Economia.
Nell’ambito del concorso a giudice tributario indetto dal Decreto legge 98/2011, era stato, infatti, stabilito che le procedure avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2011. Allo stato dei fatti, tuttavia, in considerazione dell'elevato numero di candidature ricevute e della complessità nel formare le graduatorie, le procedure sono terminate solo il 18 aprile 2012, con la pubblicazione dei nomi dei 938 vincitori.
Con la
sentenza n. 4069 del 7 maggio 2012, Il Tar del Lazio si è pronunciato non ritenendo applicabile l’istituto del silenzio-assenso sugli atti del concorso in quanto
“la norma appare concepita per le attività private soggette ad autorizzazione e non è applicabile a selezioni concorsuali analoghe a quelle di cui si verte”.
I giudici amministrativi, tuttavia, ravvisando il ritardo nella conclusione del concorso, hanno parzialmente accolto il ricorso avanzato dagli interessati intimando a Mef e Cpgt di completare la procedura concorsuale entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza.