Non spettano agevolazioni per assunzioni effettuate per mansioni analoghe
Pubblicato il 03 dicembre 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
risposta all’interpello n. 29 del 2 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti circa il riconoscimento delle
agevolazioni di cui all’
art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990.
In particolare, dopo aver analizzato il dettato normativo e la circolare INPS n. 137/2012, il Ministero ha concluso che l’esclusione dal beneficio contributivo in questione si ha a seguito di
violazione del diritto di precedenza e, quindi, esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la
medesima qualifica e per
mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza un'effettiva “sostituzione” del lavoratore.
Con la stessa risposta il Ministero ha, altresì, chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990, nelle ipotesi di
dimissioni del lavoratore nonché di
risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, Legge n.
604/1966.