Non si possono visionare i compiti dei compagni
Pubblicato il 16 novembre 2010
Secondo il Consiglio di stato – sentenza n.
7650 del 28 ottobre 2010 - non essendo ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, è inammissibile la richiesta con cui un alunno bocciato pretenda di prendere visione e di estrarre copia degli elaborati dei compagni di classe.
Ed infatti – continuano i giudici amministrativi - la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta, pertanto, di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento.