Non si invochi il danno per l'incidente nell'immobile se si conosce l'alterazione della cosa

Pubblicato il 31 maggio 2010 Sapere che la finestra è difettosa, che per questo è entrata acqua piovana, che su questa si può scivolare, costa al malcapitato inquilino l’impossibilità di chiedere, dunque ottenere, un risarcimento invocando la colpa del proprietario dell’immobile in forza dell’art. 2051 c.c., circa il danno provocato da cosa in custodia (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito). La sezione III civile della Cassazione – pronuncia 11592/2010 – afferma un principio chiaro, ponendo in capo all’infortunato la colpa esclusiva in ordine al verificarsi del fatto poiché egli era al corrente dello stato di manutenzione dell’infisso, pertanto l’evento era prevedibile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Salva Casa: Linee guida ministeriali sulle modalità di applicazione

31/01/2025

Inps, aggiornati i minimali ed i massimali per il 2025

31/01/2025

Al via Decontribuzione Sud PMI: l’INPS spiega quando spetta l’esonero

31/01/2025

Al via la presentazione della Dichiarazione IVA 2025

31/01/2025

Transizione 5.0: chiusa la Piattaforma per aggiornamento

31/01/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 febbraio 2025 (con Podcast)

31/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy