Non è sanzionata la mancata comunicazione dell’utilizzo della trasmissione telematica del modello 730

Pubblicato il 24 marzo 2010

I sostituti d’imposta e tutti gli intermediari abilitati, da quest’anno, devono comunicare all’agenzia delle Entrate l’utilizzo della procedura telematica per la trasmissione dei modelli 730/4. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino al 31 marzo prossimo per comunicare l'utenza telematica o il nome dell'intermediario presso cui intendono ricevere dall'Agenzia i dati contabili dei modelli 730/4 dei loro dipendenti.

Alla Fondazione studi consulenti del lavoro è stato posto un quesito per conoscere quali siano le conseguenze in caso di mancato invio della richiesta di utilizzo telematico del modello 730/4.

La Fondazione, a tal proposito, ha rilasciato il parere n. 9/2010, in cui si prende in esame il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 3 febbraio 2010, che ha fissato le modalità e i termini per la trasmissione telematica del modello 730/4 e che ha anche approvato il modello mediante il quale i sostituti d'imposta comunicano l'utenza telematica oppure il nome dell'intermediario dove intendono ricevere i dati.

Dal momento che lo stesso provvedimento agenziale specifica che in caso di variazione dei dati, l’eventuale comunicazione effettuata dopo il 31 marzo avrà effetto a partire dall’anno successivo, il parere n. 9 della Fondazione conclude asserendo che: in caso di mancata comunicazione dell’utilizzo della procedura automatica da parte del sostituto d’imposta, non è prevista alcuna sanzione amministrativa e il sostituto potrà fornire l'assistenza fiscale con le ordinarie modalità.

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