Non sanzionabile il mancato pagamento dei Rol entro i termini indicati dal CCNL

Pubblicato il 09 marzo 2011 I contratti collettivi prevedono, a favore dei lavoratori dipendenti, i cosiddetti Rol (permessi per riduzione di orario), oltre ad un’indennità per le ex festività o festività soppresse.

I Rol sono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall'espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione della retribuzione. Analogamente, è previsto per i permessi per le ex festività, pari a un totale di 32 ore, cui i lavoratori hanno diritto in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose che non sono più considerate festive agli effetti civili.

Questo tipo di permessi trova la propria regolamentazione nell’ambito della contrattazione collettiva e sembrerebbe costituire diritto disponibile. Riguardo a questi, infatti, non si riscontra alcuna disposizione legislativa che ne stabilisca l’indisponibilità.

Come già espresso nella nota protocollo n. 8489/2007, il Dicastero ribadisce che “il mancato rispetto degli accordi, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa”. Dunque, anche il mancato pagamento di tali permessi da parte del datore, con conseguente slittamento od omessa registrazione degli stessi sul Libro unico del lavoro, non costituisce violazione, dato che non sono sanzionabili le errate o omesse registrazioni che non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.

Riguardo all’obbligazione contributiva, invece, si afferma che l’adempimento dell’obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

Queste sono le precisazioni del ministero del Lavoro contenute nella nota interpello n. 16 del 2011.
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