Non risiede illegalmente l'extracomunitario in procinto di sposarsi con un'italiana

Pubblicato il 30 luglio 2013 Non commette il reato di cui all'art. 10-bis, D.Lgs. n. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), l'immigrato che si trova in Italia sprovvisto di permesso di soggiorno ma in procinto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 32859 del 29 luglio 2013, accertato che l'immigrato ha effettivamente contratto matrimonio, ha ritenuto fondato il ricorso presentato dai legali dell'uomo, annullando la sentenza del giudice di pace perchè il fatto non costituisce reato.

I giudici hanno fatto richiamo all'art. 51, codice penale, relativo all'esimente dell'esercizio di un diritto, essendo quello di contrarre il matrimonio sicuramente un diritto idoneo a scriminare la punibilità della condotta contestata.

Quindi il cittadino extracomunitario, che entra e si trattiene in Italia senza permesso di soggiorno al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento, non commette il reato di ingresso e soggiorno illegale.
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