Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del Codice penale, non è applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace.
E’ quanto si apprende dal contenuto di un’informazione provvisoria, la n. 14 del 22 giugno 2017, della Corte di cassazione.
Si rammenta che ai sensi della previsione richiamata, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del Codice penale, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Per conoscere i motivi della soluzione negativa adottata dai giudici di legittimità occorrerà attendere il deposito delle motivazioni della decisione.
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