Non per forza l'alto reddito consegue da un'autonoma organizzazione

Pubblicato il 12 settembre 2009
La Cassazione, con la sentenza n. 19515 del 10 settembre 2009, ha accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un anziano professore di procedura penale avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia gli aveva negato il rimborso dell'Irap sull'assunto che, in considerazione dell'alto reddito percepito, doveva presumersi, in capo allo stesso, la presenza di un'autonoma organizzazione. Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali hanno disposto che la vicenda venga rivalutata anche in considerazione del fatto che “l'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di organizzazione”. Inoltre, continua la Corte, l'età, di per sé, “non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attività consentite a tutte le età”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy