Non paga i diritti la musica diffusa nello studio

Pubblicato il 02 luglio 2008 Il professionista che nel proprio studio ascolta la musica non deve corrispondere il compenso riconosciuto ai produttori e agli autori di brani musicali riprodotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, dagli artt. 73 e 73 bis della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore. Lo ha stabilito la IX sezione del Tribunale di Torino con la sentenza del 21.3.2008, in quanto lo studio del professionista – nel caso di specie uno studio dentistico – è un luogo privato, in cui i pazienti “non costituiscono un pubblico indifferenziato, ma sono singolarmente individuati e hanno diritto di accedere normalmente previo appuntamento, o comunque su consenso del medico, in casi particolari, quali visite urgenti”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy