Non è ingiurioso rivolgersi al collega avvocato con l'espressione “ridicolo”

Pubblicato il 18 aprile 2011 Non costituisce reato, in particolare quello di ingiuria, apostrofare come “risibille”, durante il dibattimento, l'atteggiamento sostenuto da un collega avvocato. L'affermazione arriva dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, sentenza del 14 marzo 2011, n. 10188, che ha condannato al pagamento delle spese del processo l'avvocato che aveva proposto ricorso, anche in sede civile davanti al giudice di pace.

Gli ermellini hanno ritenuto erronea la sentenza del GdP che aveva sostenuto come il nocciolo della questione fosse il fatto che il ricorrente si fosse “sentito offeso” dall'espressione usata dal collega. Ma in realtà nei delitti contro l'onore, il fatto costitutivo è rappresentato dalla capacità offensiva, in base al significato sociale, delle espressioni utilizzate.

In conclusione la sentenza ha osservato come “Definire ridicolo l’argomentare del proprio avversario è certamente un modo di esprimersi sgradevole e, forse, deontologicamente riprovevole, ma, non per questo, integrante gli estremi dei delitti ex artt. 594 o 595 cp.”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy