Non imponibilità Iva senza numero identificativo

Pubblicato il 21 ottobre 2016

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 20 ottobre 2016 relativa alla causa C-24/15, si è espressa di nuovo sulla rilevanza formale o sostanziale del numero di partita Iva, ai fini della legittimità di una cessione intracomunitaria.

I Giudici europei hanno ribadito che in caso di assenza del numero identificativo Iva attribuito dallo Stato di destinazione non può essere negato il regime di non imponibilità Iva.

Infatti, se non vi sono indizi concreti di una frode fiscale e agli uffici è ben noto il rispetto delle condizioni sostanziali dell'operazione di cessione di beni messa in atto dal contribuente, non è pregiudicata la non imponibilità Iva, per il solo fatto che il soggetto passivo abbia omesso di indicare la propria posizione Iva nello Stato di destinazione dei beni.

Gli obblighi di forma non pregiudicano la non imponibilità Iva

Il fatto riguarda un imprenditore tedesco che voleva vendere ad un concessionario spagnolo un veicolo acquistato in Germania. L'operazione non ha ad oggetto una cessione intracomunitaria propria, ma rientra nella fattispecie del trasferimenti di beni in ambito intra-UE.

Al contribuente era stato contestato il fatto di non aver adottato tutte le misure richieste per indicare il numero di partita Iva attribuitogli dallo Stato di destinazione e ciò sembrava costituire un valido motivo per negare la non imponibilità Iva.

Ma i giudici Ue hanno rilevato, nella sentenza del 20 ottobre 2016, che subordinare il diritto alla non imponibilità Iva di una cessione intra-Ue al rispetto degli obblighi di forma, senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e soprattutto senza porsi la questione se questi ultimi siano stati soddisfatti, eccederebbe quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione del tributo.

Anche se è vero che l'indicazione della partita Iva è una prova che vi è stato trasferimento di bene in un altro Stato e, di fatto, agevola il controllo delle operazioni intra-Ue, è altrettanto vero che, in base al principio della neutralità fiscale, la non imponibilità Iva viene concessa se i requisiti sostanziali sono rispettati ed è dimostrato che il contribuente non ha intenzionalmente preso parte ad una frode, anche se alcuni requisiti formali sono stati omessi.

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