di giustizia europea, nella sentenza di ieri, 18 luglio 2007, causa C-277/05, si è pronunciata in merito ad una controversia concernente un accertamento a carico di un’impresa alberghiera, alla quale il Fisco aveva contestato il mancato assoggettamento all’Iva delle somme versate, a titolo di caparra, dai clienti all’atto della prenotazione del soggiorno, e trattenute dall’impresa in seguito all’annullamento della prenotazione. Secondo la tesi del Fisco, condivisa dai giudici di prima e seconda istanza, queste somme assumono la natura di corrispettivo della prestazione, nella creazione di una relativa posizione contabile e nell’impegno a mantenere la prenotazione. Il Consiglio di stato, nutrendo dubbi a riguardo, ha posto la questione alla Corte di giustizia europea che ha stabilito che né il versamento della caparra, né il suo trattenimento, né la sua restituzione al doppio, rilevano ai fini dell’Iva, in quanto, nel settore alberghiero la caparra costituisce l’indizio della conclusione di un contratto, ha la funzione di stimolo per l’esecuzione al contratto stesso e rappresenta un risarcimento forfetario.
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