Non imponibile la caparra che copre l’inadempimento

Pubblicato il 19 luglio 2007

di giustizia europea, nella sentenza di ieri, 18 luglio 2007, causa C-277/05, si è pronunciata in merito ad una controversia concernente un accertamento a carico di un’impresa alberghiera, alla quale il Fisco aveva contestato il mancato assoggettamento all’Iva delle somme versate, a titolo di caparra, dai clienti all’atto della prenotazione del soggiorno, e trattenute dall’impresa in seguito all’annullamento della prenotazione. Secondo la tesi del Fisco, condivisa dai giudici di prima e seconda istanza, queste somme assumono la natura di corrispettivo della prestazione, nella creazione di una relativa posizione contabile e nell’impegno a mantenere la prenotazione. Il Consiglio di stato, nutrendo dubbi a riguardo, ha posto la questione alla Corte di giustizia europea che ha stabilito che né il versamento della caparra, né il suo trattenimento, né la sua restituzione al doppio, rilevano ai fini dell’Iva, in quanto, nel settore alberghiero la caparra costituisce l’indizio della conclusione di un contratto, ha la funzione di stimolo per l’esecuzione al contratto stesso e rappresenta un risarcimento forfetario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy