Non è il Tar a decidere sull'attività dei giudici fallimentari
Pubblicato il 11 luglio 2010
E' stato respinto dai giudici del Tar della Lombardia il ricorso avanzato dall'Ordine degli avvocati di Milano e volto alla sospensione e all'annullamento della circolare con cui il presidente della sezione fallimentare del tribunale meneghino aveva comunicato nuovi criteri in merito all'assegnazione degli incarichi ai curatori, ai legali, ai periti e ai vari professionisti che si occupano della materia, e fissato nuove modalità per la liquidazione dei compensi. Il Tribunale amministrativo ha rilevato il proprio difetto di giurisdizione sull'assunto di non avere alcun potere per sindacare l'attività dei giudici fallimentari sia quando interpretano la legge sia quando organizzano l'attività dei curatori.