La Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi in tema di prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità.
Nel testo dell’ordinanza n. 24138 del 27 settembre 2019, ha ricordato quanto da ultimo affermato ed ossia che sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4,1. fall.
I bilanci, non espressamente menzionati nell'art. 1, comma 2, 1. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 del Codice di procedura civile.
In definitiva, per dimostrare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità possono essere prodotti anche documenti alternativi alle scritture contabili senza che gli stessi siano ritenuti di per sé inattendibili.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".