Non è efficace la nomina a difensore contenuta nell'istanza di patrocinio
Pubblicato il 09 gennaio 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 530 depositata l'8 gennaio 2010, ha ritenuto inefficace un atto di nomina a difensore contenuto nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dell'imputato.
Con l'occasione i giudici di legittimità hanno potuto precisare come ai sensi degli articoli 93 e 162 del Codice di procedura penale, la comunicazione della nomina del difensore e/o del domicilio eletto o dichiarato ha una solennità particolare non fine a sé stessa, “ma che trova la sua esclusiva e pregnante ragion d'essere nell'ottica dell'attribuzione a detta dichiarazione dell'autonomo rilievo di atto non confondibile, nascondibile, occultabile con altri o in altri, proprio per la fondamentale importanza, rafforzata da radicali sanzioni processuali, che esso riveste nel procedimento”. La nomina effettuata in un procedimento incidentale – continua la Corte – può essere efficace solo autonoma e “chiaramente rivolta ad avere effetto anche al di là dell'incidente”.